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IO DO UNA MANO, in Via Manuel Fangio, 7 22071 – Lainate (MI) e-mail: iodounamano@legalmail.it nella persona del Presidente pro-tempore.

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Destinatari Al fine di ottemperare ai contratti in essere o finalità connesse, i suoi dati saranno trattati da società contrattualmente legate a IO DO UNA MANO, ed in particolare potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
– soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da IO DO UNA MANO e delle reti di telecomunicazioni;
– liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
-soggetti che forniscono servizi per la gestione delle attività sopra indicate nelle finalità (soggetti per comunicazione, siti internet);
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– autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;
– agli altri associati;

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Qualora all’atto della registrazione on line, Lei avrà prestato consenso per la diffusione dei Suoi dati mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di IO DO UNA MANO, i Suoi dati verranno diffusi. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale I dati di natura personale forniti non potranno essere trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.

Diritti dell’interessato | Reclamo Autorità di controllo Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento, inviando una mail all’indirizzo iodounamano@legalmail.it, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, nei casi previsti, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati), nonché di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Lei ha diritto di opporsi al trattamento basato sul legittimo interesse. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo – Garante per la protezione dei dati personali Italiana (https://www.garanteprivacy.it/). Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano.

Modifica informativa sulla Privacy Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento.

Data di aggiornamento: 01.02.2021

REGOLAMENTO INTERNO ASSOCIAZIONE IO DO UNA MANO

Articolo 1. – Premessa
Il seguente regolamento (il “Regolamento”) contiene le norme attuative per la vita sociale dell’Associazione IO DO UNA MANO (l’ “Associazione”). Esso discende dallo statuto (lo “Statuto”) che rimane il riferimento normativo fondamentale e lo integra. Il Regolamento disciplina, in aggiunta allo statuto, il comportamento di tutti i soci alla vita associativa e di coloro che operano, in qualsiasi forma, per l’Associazione a meno che la loro posizione non sia disciplinata per legge o per altri accordi stipulati dall’Associazione stessa

Articolo 2. – Soci
2.1 Domanda di iscrizione del nuovo socio.
L’aspirante socio è tenuto a compilare il modulo di adesione all’Associazione accettando il contenuto dello statuto e del Regolamento ed effettuando il pagamento della quota associativa annuale. In sede di sottoscrizione del modulo di adesione, l’aspirante socio renderà alcune dichiarazioni necessarie per poter far parte della vita associativa. Lo Statuto ed il Regolamento sono disponibili sul sito dell’Associazione e/o presso la sede dell’Associazione. I dati anagrafici personali dei soci sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestibili esclusivamente dal Consiglio Direttivo che ne sarà direttamente responsabile per ogni eventuale illecito. Il modulo di adesione può essere:
(i) stampato, compilato, firmato, scansionato ed anticipato via email all’indirizzo dell’Associazione e successivamente spedito a mezzo posta ordinaria;
(ii) consegnato direttamente ad un membro del Consiglio Direttivo o persona dallo stesso delegata.
(iii) Compilato on-line tramite apposito modulo disponibile sul sito dell’associazione. Ricevuta la richiesta, il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, delibererà sull’eventuale accoglimento e/o rigetto della relativa domanda. Si applicherà a tal proposito quanto previsto dallo Statuto. Il Consiglio Direttivo comunicherà l’esito della deliberazione tramite i recapiti forniti nel modulo di adesione. Il titolo di socio viene acquisito effettivamente al versamento della quota di iscrizione, alla quale seguirà l’immediato inserimento nel Registro dei Soci.

2.2. Tipologie di socio
Si individuano le seguenti tipologie di soci:
– i Soci Fondatori (i “Soci Fondatori”): sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell’Associazione con la sottoscrizione dell’atto costitutivo. Ai Soci Fondatori spettano i diritti indicati nello Statuto.
– I Soci Ordinari (i “Soci Ordinari”): sono coloro che versano annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo. Ai Soci Ordinari spettano i diritti indicati nello Statuto.
– I Soci Volontari (i “Soci Volontari”): sono coloro che oltre a versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo garantiscono la loro disponibilità, da concordare secondo le rispettive esigenze, a collaborare come volontari dell’Associazione e per l’Associazione, per le attività dell’Associazione. I Soci Volontari hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari
– I Soci Sostenitori (i “Soci Sostenitori”): sono coloro che, per spirito di supporto, desiderano contribuire alla vita dell’Associazione finanziariamente, con una quota superiore a quella di un Socio Ordinario.

2.3. Regole per i soci
I soci hanno diritto a:
– partecipare alla vita associativa così come previsto nello Statuto;
– proporre al Consiglio Direttivo progetti o iniziative compatibili con lo statuto dell’Associazione al fine di essere approvate ed eventualmente messe in atto; Ogni socio si assume la responsabilità per ogni danno recato a cose o persone inerenti l’Associazione e gli spazi dove hanno luogo le iniziative promosse dall’Associazione.

Articolo 3. – La quota associativa
3.1 Quota associativa annuale
La quota associativa deve essere corrisposta da tutti i soci che rinnovano l’iscrizione, entro al massimo 30 giorni dall’inizio dell’anno sociale, tramite accredito sul conto corrente dell’Associazione L’ammontare della quota associativa, con la sola esclusione della parte liberale del Socio Sostenitore viene stabilita dal Consiglio Direttivo. Qualora il socio non comunicasse la volontà di uscire dall’associazione entro il termine del 30 novembre di ciascun anno, la qualifica di socio si intende rinnovata anche per l’anno successivo, fatto salvo l’obbligo di pagare la relativa quota associativa.

3.2 Quota associativa dei soci La quota associativa dei Soci Ordinari, dei Soci Volontari e dei Soci Fondatori è stabilita in € 15,00 e copre la durata dell’anno solare, quindi a partire dal 1° gennaio e sino al 31 dicembre. La quota associativa dei Soci Sostenitori è stabilita in € 30,00 e copre la durata dell’anno solare, quindi a partire dal 1° gennaio e sino al 31 dicembre. Solo in caso di prima iscrizione, la quota – pur da pagarsi integralmente – è stabilita per la sola porzione di anno residua. A tali quote associative si sommano eventuali quote liberali di cui al modulo di adesione. Per il rinnovo dell’adesione, verrà inviata a tutti soci una comunicazione a partire da tre mesi prima della scadenza. La quota di rinnovo dovrà essere versata entro al massimo 30 giorni dall’inizio dell’anno sociale, pena l’esclusione dall’Associazione. Il Consiglio Direttivo, in ogni caso potrà adottare quote associative agevolate per i i genitori / esercenti la potestà genitoriale dei bambini beneficiari (o possibili beneficiari) dell’attività dell’Associazione che versino in una situazione economico finanziaria tesa.

Articolo 4. – Le assemblee
4.1 Tipologie di assemblee Le assemblee saranno diversificate in due categorie: assemblea dei soci (alla quale prendono parte tutti i soci) e assemblee del Consiglio Direttivo (a cui prendono parte solo i soci membri del Consiglio Direttivo).

4.2 Verbale dell’assemblea dei soci Una copia del verbale, firmato dal Segretario Generale e dal Presidente, viene conservato in archivio nella sede sociale dell’Associazione. Il verbale di ogni assemblea è a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

4.3. Verbale dell’assemblea del Consiglio Direttivo Una copia del verbale, firmato dal Segretario Generale e dal Presidente, viene conservato in archivio nella sede sociale dell’Associazione. Il verbale di ogni assemblea è a disposizione dei soci che ne facciano motivata richiesta.

Articolo 5. – Il Consiglio Direttivo
5.1 Composizione del Consiglio Direttivo L’Associazione è rappresentata dal Consiglio Direttivo, che ha potere decisionale sulle scelte organizzative e varie dell’Associazione, nel rispetto della sovranità dello Statuto. Il Direttivo è composto da 3 (tre) membri eletti secondo le disposizioni dello Statuto.

5.2 Assemblee del Consiglio Direttivo Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

5.3 Il Presidente Il Presidente è l’unico a poter rappresentare l’Associazione e cura il rapporto con le altre associazioni e organizzazioni private e pubbliche. Ha i poteri attribuiti dallo statuto e dalle delibere del Consiglio Direttivo. Il Presidente presiede l’Assemblea dei Soci ed esercita tutte le funzioni demandategli dall’Assemblea.

5.4 Il Vice Presidente ed il Segretario Generale Il Vice Presidente ed il Segretario Generale hanno le funzioni ed i poteri loro attribuiti dallo Statuto e dalle delibere del Consiglio Direttivo

Articolo 6. – La gestione delle attività dell’Associazione
6.1. La Nomina del Responsabile Per ogni iniziativa promossa dall’Associazione verrà designato un Responsabile, scelto o tra i membri del Consiglio Direttivo o tra i Soci Volontari, dopo verifica di competenze e disponibilità. Il responsabile è incaricato della gestione operativa della singola iniziativa, ne controlla l’andamento dell’iniziativa e ne assume la responsabilità: il responsabile decide su ogni controversia di qualsiasi natura che dovesse insorgere tra soggetti interessati.

6.2. La scelta dell’iniziativa. La scelta della singola iniziativa viene assunta dal Consiglio Direttivo o affidata dal Consiglio Direttivo stesso ad un suo membro o ad un comitato tecnico scientifico, nominato – anche tra non soci – dal Consiglio Direttivo. Le scelte del Consiglio Direttivo, del suo membro e/o del comitato tecnico scientifico non sono sindacabili da nessun socio.

Articolo 7. – Spese Rimborsabili
Le spese che i soci sostengono per partecipare alla vita associativa non sono in alcun modo rimborsabili. Le spese sostenute dai Soci Volontari nello svolgimento delle attività a favore dell’Associazione devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo e saranno oggetto di rimborso solo se documentalmente provate (i.e. scontrini e ricevute fiscali, fatture intestate all’Associazione, biglietti aerei e bus in classe economica, biglietti treno in seconda classe o classe economica, pedaggi autostradali (ricevuta fiscale) e consumi benzina (secondo tabella costi chilometrici dell’ACI, con una decurtazione del 30%). Per usufruire del rimborso spese, gli aventi diritto dovranno presentare al Segretario Generale, entro 30 giorni dalle spese effettuate, il modulo di rimborso spese (preparato dal Segretario Generale) con allegate le eventuali fatture intestate all’Associazione e la documentazione necessaria. Il pagamento dei rimborsi, una volta verificati e approvati dal Segretario Generale, verrà effettuato entro i successivi 30 giorni, con copia riassuntiva ed esplicativa dei rimborsi effettuati al Consiglio Direttivo. Il modulo di rimborso spese e tutti gli allegati saranno conservati dal Consiglio Direttivo per il tempo previsto dalla legge, per il resoconto annuale e per tutte le verifiche necessarie.

Articolo 8. – Rapporti con i terzi
L’Associazione si riserva il diritto di stipulare accordi con terzi soggetti estranei dall’Associazione.

Articolo 9. – Comunicazioni ai soci
La mailing-list è il mezzo principale attraverso il quale vengono fatte le comunicazioni fra i soci, inclusa la convocazione per le assemblee. Ove un socio sia impossibilitato a ricevere tali comunicazioni per via telematica, deve fare espressa richiesta di riceverle per posta normale o per altra via specificata.

Articolo 10. – Miscellanee
10.1 Trattamento dati personali Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e GDPR 216/679). Il titolare del trattamento è l’Associazione nella persona del Presidente. I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge e in caso di consenso da parte degli stessi soci.
10.2 Conto corrente dell’Associazione
Per il pagamento delle quote sociali, per eventuali contributi per le attività svolte e per donazioni ed altri conferimenti finanziati all’Associazione è possibile usare il conto corrente bancario del quale vengono riportati i riferimenti necessari.
IBAN [•]

10.3. Modifiche
Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà ed il diritto in qualsiasi momento di modificare e/o integrare il presente Regolamento. In caso di modifica e/o integrazione del presente Regolamento, ciascun socio avrà la facoltà di recedere dall’associazione entro il termine di 30 giorni dall’adozione del nuovo Regolamento. I caso di recesso, nulla sarà dovuto dall’Associazione al socio.

10.4. Legge applicabile Il presente Regolamento è retto e regolato dalla legge Italiana

ALLEGATO "B" AL N. 12456 DI REP. N. 7510 DI RACC.
STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 1 – Denominazione e sede

  1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, “IO DO UNA MANO ETS”, che assume la forma giuridica di associazione.
  2. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l’Ente, di seguito detto “associazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

ART. 2 – Finalità e Attività

  1. L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
    A) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
    B) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    C) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    D) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    E) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
    Per lo svolgimento delle attività suddette l’Associazione potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    A) promuovere interventi al fine di garantire pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e/o condizioni di non autonomia;
    B) progettare, promuovere e gestire attività formative e di divulgazione riguardanti l’utilizzo delle nuove tecnologie a fini educativi e sociali;
    C) attività di ricerca scientifica applicata alla progettazione e costruzione di ausili e/o protesi che facilino la vita delle persone con menomazione agli arti;
    D) organizzazione e gestione di attività laboratoriali e di promozione delle attività di volontariato a fini sociali;
    E) cessione gratuita di ausili e/o protesi personalizzate.
  2. Le attività dell’associazione sono svolte avvalendosi anche dell’attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.
  3. Per il perseguimento dei propri scopi, l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

 

ART. 3 – Attività diverse

  1. L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa
    vigente.

 

ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

  1.  L’associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
  2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso
    di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

  1. L’associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli
    associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
  2. Gli associati sono:
    A) persone fisiche
    B) altri Enti del terzo settore
    C) Enti profit in misura non superiore al 30% (trenta per cento) del numero complessivo dei soci, che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all’organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
  3. L’ammissione deliberata dall’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. L’iscrizione
    decorre dalla data di delibera dell’Organo di amministrazione.
  4. L’organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
  5. Gli associati cessano di appartenere all’associazione per:
    – dimissioni volontarie presentate all’organo di amministrazione
    per iscritto;
    – mancato versamento della quota associativa;
    – morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
    – esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

 

ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati

  1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
  2. Gli associati dell’associazione hanno il diritto di:
    – partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
    – godere del pieno elettorato attivo e passivo;
    – essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
    – essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
    – recedere dall’appartenenza all’associazione
    – esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di amministrazione.
  3. Gli associati dell’associazione hanno il dovere di:
    – rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
    – rispettare le delibere degli organi sociali;
    – partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
    – versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
    – non arrecare danni morali o materiali all’associazione.


ART. 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

  1. L’associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale anche dell’attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.
  2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
  3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
  4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  5. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
  6. L’associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.


ART. 8 – Organi sociali

  1. Sono organi dell’associazione:
    – Assemblea degli associati;
    – Organo di amministrazione;
    – Presidente;
    – Organo di controllo nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs. 117/2017;
    – Organo di Revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017.
  2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.


ART. 9 – Assemblea

  1. L’assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano.
    È presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
  2. Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
  3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
  4. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritenga necessario.
  5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
  6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
  7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati
    se l’associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l’associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
  8. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
  9. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È
    straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  10. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti
    dei presenti.
  11. L’assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole
    di almeno tre quarti degli associati.
  12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in
    quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
  13. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
    – nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    – nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    – approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
    – delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    – delibera sull’esclusione degli associati;
    – delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
    – approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    – delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    – delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

  1. L’organo di amministrazione è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea
    tra un minimo di tre ed un massimo di nove. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs.
    117/2017.
  2. L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  3. L’organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
  4. L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione
    deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
  6. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
  7. L’Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
    – elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
    – amministra l’associazione;
    – predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
    – realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
    – cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
    – decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
    – accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
    – è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
  8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.


ART. 11 – Il Presidente

  1. Il presidente dell’associazione, che è anche presidente dell’Assemblea e dell’Organo di amministrazione, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo.
  2. L’Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
  3. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea (almeno una volta all’anno) e dell’Organo di amministrazione (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
  4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Organo di amministrazione
    nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.
  5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ART. 12 – Organo di controllo

  1. L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti
    dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea
    assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
  2. L’organo di controllo:
    – vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
    – vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
    – al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
    – esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
    – attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
  3. L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


ART. 13 – Organo di Revisione legale dei conti

  1. E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.


ART. 14 – Risorse

  1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,
    anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
  2. L’associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall’organo amministrativo e intestato all’associazione.


ART. 15 – Bilancio d’esercizio

  1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
  3. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in Assemblea, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
  4. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.


ART. 16 – Bilancio sociale

  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

 

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

  1. L’associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 18 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.


ART. 19 – Statuto

  1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
  2. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.


ART. 20 – Disposizioni finali

  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

 

F.to MARIO GAGLIARDI
F.to MAURO GRANDI Notaio